PRIMA SEZIONE - L’amministratore di condominio è tenuto a:
- svolgere l’incarico affidatogli con diligenza nel rispetto delle leggi, del Regolamento e compatibilmente entro i tempi previsti da ogni delibera assembleare;
- eseguire le deliberazioni regolarmente assunte in conformità della legge e del Regolamento di Condominio;
- curare l’osservanza del Regolamento Condominiale;
- riscuotere i contributi secondo le scadenze fissate dal Regolamento e/o dall’assemblea;
- tenere la contabilità secondo principi di chiarezza e di trasparenza e conservarne la documentazione in modo tale che ogni condomino possa accedervi, previo appuntamento;
- rendere conto della gestione finanziaria alla fine di ogni anno;
- presentare il riparto preventivo e consuntivo delle spese ordinarie e straordinarie con la ripartizione pro quota in base ai millesimi di gestione e/o di proprietà;
- erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni, senza incorrere negli interessi di mora per ritardato pagamento;
- sollecitare e agire nei confronti dei morosi nelle forme previste dalla legge e nei modi stabiliti dal Regolamento e dall’assemblea;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni e a conservare con ordine la documentazione relativa a tali atti;
- convocare le assemblee con avviso da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima dell’adunanza di prima convocazione;
- convocare l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla scadenza del periodo dell’incarico;
- inviare i verbali delle assemblee ai condomini assenti a mezzo raccomandata A.R. o di PEC entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data della stessa;
- curare il rispetto delle normative in materia di sicurezza per i dipendenti del condominio;
- adempiere tutti gli obblighi fiscali riguardanti Il condominio e pagare le ritenute fiscali sugli appalti condominiali;
- gestire tutti gli obblighi fiscali e provvedere alle pratiche per le detrazioni fiscali;
- pagare i tributi locali dovuti sulle parti comuni;
- curare gli adempimenti delle manutenzioni obbligatorie degli impianti secondo i dettati delle leggi vigenti;
- stipulare contratti con terzi per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e contratti di fornitura di servizi secondo le indicazioni delle delibere;
- curare i rapporti con i fornitori delle utenze condominiali e con gli appaltatori ed i tecnici incaricati;
- formulare ed inoltrare le eventuali richieste di autorizzazioni alle autorità amministrative;
- provvedere all’assunzione e al licenziamento dei dipendenti del condominio, alla loro sostituzione in caso di ferie o di impedimenti, secondo le deliberazioni dell’assemblea;
- effettuare il passaggio delle consegne all’amministratore subentrante entro e non oltre trenta (30) giorni dalla nomina del nuovo amministratore, consegnando in originale tutta la documentazione riguardante il condominio.
SECONDA SEZIONE - L’amministratore è tenuto inoltre a:
- informare i condomini sulla necessità di svolgere lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dello stato ottimale dell’immobile e lavori di straordinaria manutenzione per la messa a norma degli impianti elettrici, per la certificazione energetica del fabbricato e per l’adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle leggi speciali in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di riqualificazione ambientale;
- in caso di lavori straordinari presentare almeno tre preventivi aventi tutti le stesse voci, unitamente ad un prospetto comparativo per consentire ai condomini una rapida verifica e una scelta consapevole;
- qualora il fabbricato abbisogni di interventi manutentivi di straordinaria urgenza, l’amministratore avrà facoltà intervenire in modo tempestivo per salvaguardare la sicurezza e la immediata conservazione del bene, fatto salvo poi l’obbligo da parte sua di riferire con urgenza all’assemblea;
- redigere ed aggiornare il registro dei condomini e dei conduttori e/o titolari di diritti di godimento su unità comprese nel condominio;
- stipulare, secondo le indicazioni dell’assemblea contratti di copertura assicurativa contro incendio, danneggiamenti, furti delle parti comuni e degli impianti comuni, nonché per i danni arrecati a terzi dalle parti comuni e dagli impianti medesimi;
- garantire al condominio l’esistenza di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale di amministratore. Tale polizza dovrà comprendere anche i danni conseguenti la perdita, la distruzione o il deterioramento degli atti e dei documenti condominiali a lui affidati;
- conservare il registro dei verbali delle assemblee;
- aprire un conto corrente bancario e/o postale intestato al condominio dove far confluire le somme versate dai condomini, dette somme dovranno essere destinate esclusivamente per le spese di competenza del condominio oggetto del presente contratto . Ai condomini è concesso l’accesso alla documentazione bancaria presso l’ufficio dell’amministratore e previo appuntamento;
- tutelare e garantire nel condominio l’applicazione delle norme previste dalla legge sulla privacy, nonché assicurare che la gestione del suo studio e del suo mandato avvengono nel pieno rispetto di questa legge.
- ad agire in giudizio, previa delibera condominiale e per espresso mandato, nei confronti dell’appaltatore per far rimuovere i gravi difetti della costruzione che possano determinare pericolo per la sicurezza dell’edificio condominiale.
TERZA SEZIONE - All’amministratore sono riconosciute le seguenti attribuzioni:
- In caso di revoca da parte dell’assemblea senza giusta causa o di mancata riconferma dell’incarico, dopo che siano decorsi trenta giorni dalla delibera e il condominio non abbia provveduto, l’amministratore uscente ha diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria per la nomina di un nuovo amministratore. Le spese sono a carico del condominio inadempiente.
- In caso di urgenza, l’amministratore ha facoltà di nominare legali e/o tecnici per la difesa delle ragioni del Condominio e a sostenere le relative spese che saranno successivamente riconosciute con delibera assembleare.
- L’amministratore condominiale, nell’espletamento delle prestazioni a lui commesse ha facoltà di avvalersi di collaboratori e dipendenti, sotto la sua responsabilità.
- Su richiesta dei condomini o di terzi creditori del condominio comunica i dati dei condomini morosi el’ammontare del loro debito.
- In caso di conferma dell’incarico nell’assemblea annuale ha facoltà di aggiornare i prezzi relativi all’offerta, in tal caso sarà indispensabile la stipula di un nuovo contratto.
- All’amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.
- In caso di mancato rinnovo del contratto, l’amministratore uscente resta in carica per tutti gli atti di gestione fino al passaggio delle consegne che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dal contratto di mandato. Durante tale periodo gli sarà riconosciuto un compenso.