F.A.Q.s - Domande e Risposte

AMMINISTRAZIONE

  • QUANDO NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?

    L’obbligatorietà di nominare un amministratore, secondo la legge, avviene quando i proprietari sono più di otto. L’ articolo 1129 del Codice Civile, come modificato dalla riforma del condominio, indica:”Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”. Fino a tale numero quindi la nomina di un amministratore è facoltativa.

  • CHI PUÒ FARE L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?

    L’amministratore di condominio è una figura professionale che per legge viene investita di alcune importanti responsabilità e che deve adempiere ad una serie di obblighi normativi e fiscali altrettanto importanti. La legge 220 del 2012 di Riforma del Condominio ha così voluto attribuire all'attività dell’amministratore condominiale requisiti e funzioni tali per cui il suo esercizio risulta attualmente molto più simile alle tradizionali professioni liberali di quanto non lo fosse precedentemente. Lo scopo della legge è infatti quello di garantire che l’amministratore di condominio sia un professionista che, seppure non esplicitamente, svolga di fatto un ruolo di pubblica utilità.

  • COME VIENE NOMINATO L'AMMINISTRATORE?

    L’amministratore viene nominato dall'assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 1129 del Codice Civile e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà (500 millesimi) del valore dell'edificio. 

  • COME SELEZIONARE IL CANDIDATO AMMINISTRATORE?

    L’attività di Amministratore di Condominio è disciplinata dalla legge 4 del 14 gennaio 2013 ed è quindi per questo soggetta a rispondere agli obblighi di formazione iniziale e periodica. È di particolare rilevanza quindi che l’amministratore che si candida ad assumere l’incarico dimostri di aver adempiuto a questi obblighi formativi, soprattutto in riferimento all'aggiornamento professionale annuale stabilito dal D.M. 140/2014. Oltre a ciò la preferenza dei condomini potrà orientarsi su una serie di elementi di diversa natura quali l’esperienza, la vicinanza o meno dello studio e l’organizzazione di questo od anche le modalità di presentazione della candidatura. Ciò che però si vuole suggerire è di evitare che il più importante parametro di valutazione possa essere rappresentato dal “più economico compenso”. In un ambito di libera concorrenza il compenso richiesto dall'amministratore, considerate le responsabilità, gli adempimenti e gli obblighi di cui è investito, pur non dovendo rispondere ad un tariffario, non può infatti ridursi oltre un certo limite. Il forzoso superamento, da parte dell’amministratore, di una certa soglia minima riguardo il proprio emolumento, dovrebbe costituire per i potenziali clienti un severo monito rispetto alla qualità del suo operato.

  • QUANTO DURA L'INCARICO DI AMMINISTRATORE?

    L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. Recita così il comma 10 dell’articolo 1129 c.c. che, in sede applicativa, ha in realtà sollevato dei dubbi in quanto il dettato è interpretabile in due diverse versioni:

    • a) la durata dell’incarico dura implicitamente due anni
    • b) la durata dell’incarico dura due anni solo se nell'assemblea annuale obbligatoria ordinaria successiva al primo è stato posto all’O.d.G. la revoca dell’amministratore o le sue dimissioni.
  • QUANDO SI PUÒ REVOCARE L'AMMINISTRATORE?

    L’incarico all'amministratore può essere revocato in ogni momento, anche prima del termine del mandato, sia per iniziativa dei condomini e conseguente delibera assembleare, il cui quorum è il medesimo richiesto per la nomina, sia ricorrendo alle vie giudiziarie. Nel caso in cui la volontà di revocare l’amministratore sia espressa da alcuni condomini e si debba quindi procedere per delibera assembleare è opportuno valutare se tale volontà sia fondata o anche solo pretestuosa. Nel caso infatti in cui la revoca avvenisse “senza giusta causa” l’amministratore potrebbe aver diritto al risarcimento dei danni ed al riconoscimento del mancato compenso.


LE ASSEMBLEE

  • QUANDO DEVE ESSERE CONVOCATA L’ASSEMBLEA?

    Le norme del Codice Civile dedicate alla materia condominiale prevedono che almeno una volta all'anno sia obbligatoria la convocazione dell’assemblea ordinaria per discutere e deliberare sull'approvazione del rendiconto (preventivo/consuntivo). L’amministratore deve convocare tale assemblea annuale entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile. Ulteriori assemblee condominiali con l’appellativo di Straordinarie possono essere convocate durante l’anno nel numero e nei periodi più congeniali alle necessità del Condominio.

  • CHI PUÒ CONVOCARE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE?

    È l’Amministratore che ha il compito di convocare l’Assemblea rispettando quanto previsto dalla normativa per quanto concerne sia la forma che la sostanza delle modalità di comunicazione ai condomini oltre che per i tempi entro i quali questi devono venirne a conoscenza. La legge prevede inoltre che l’Assemblea, in casi particolari, possa essere auto-convocata anche dagli stessi condomini, sempre però rispettando le medesime regole formali e sostanziali valide per la sua legittimità.

  • QUALI SONO LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO?

    Con riferimento alle norme dettate per l’Assemblea della Società per Azioni l’articolo 2371 c.c. recita: L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente dunque, scelto al momento della costituzione dell’Assemblea fra i condomini ha il compito di verificare la corretta convocazione di tutti i condomini e di garantire il corretto svolgimento della riunione. Il Segretario che lo assiste ha il compito di mettere a verbale, su indicazione e dettato del Presidente, quanto via via si svolge durante la riunione. La redazione del Verbale di Assemblea è quindi responsabilità del Presidente il quale, per correttezza e trasparenza, prima della sua definitiva approvazione dovrà darne lettura ai presenti.

  • COME POSSO CONTESTARE UNA DELIBERE ASSEMBLEARE?

    Nel caso in cui sia necessario opporsi alle decisioni votate in Assemblea la prima valutazione da fare è quella di verificare se la delibera abbia il carattere di “nullità” o “annullabilità”. Gli atti nulli, ovvero le delibere nulle, sono quelle contrarie a norme imperative, piuttosto che quelle il cui oggetto è esorbitante rispetto alle competenze assembleari, o assunte in violazione dei quorum stabiliti da norme inderogabili, o quelle che incidono negativamente sulla proprietà privata di singoli condomini: queste possono essere “impugnate” in qualsiasi momento e da qualunque condomino. Viceversa le delibere annullabili sono atti viziati che diventano validi ed efficaci se non vengono “impugnati” entro un certo termine di tempo. Questo tempo vale trenta giorni dalla data della delibera per coloro che hanno partecipato all’Assemblea anche in veste di deleganti, mentre per gli assenti all’Assemblea il temine di trenta giorni decorre dalla data di notifica del Verbale di Assemblea da parte dell’Amministratore. Contestare od opporsi ad una delibera significa far valere la difesa del proprio diritto attraverso l’intervento formale di un legale. Tale intervento, prima di giungere eventualmente nell’aula del Tribunale, dovrà obbligatoriamente ricorrere all’istituto della Mediazione Civile così come recentemente è stato regolamentato.


PARTI COMUNI

  • COSA SI INTENDE PER PARTI COMUNI?

    Il condominio, è una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti dell’edificio di “proprietà esclusiva” (le unità immobiliari) e “parti comuni” che sono utili e necessarie al godimento delle prime. In questo contesto, pertanto, l’oggetto dell’amministrazione di condominio è rappresentato proprio dalla gestione e dalla conservazione delle parti comuni dell’edificio. In merito alla loro individuazione dobbiamo riferirci sia all’art. 1117 del Codice Civile che a quanto elencato sul proprio Regolamento Condominiale. In genere la giurisprudenza afferma che allo scopo di individuare perfettamente i beni comuni deve sussistere una correlazione funzionale ed accessoria di parti, impianti e servizi rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva. In tal senso possiamo quindi considerare come parti comuni: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni e tutte le opere strutturali (pilastri, travi e muri maestri), i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i cortili e le facciate, i locali per i servizi in comune (lavatoi, stenditoi e portineria), gli impianti a servizio dell’edificio (elettrico, idrico, di ricezione televisiva, di riscaldamento e di elevazione). Tale elencazione ovviamente non può essere esaustiva ma va considerata alla luce delle specifiche caratteristiche di ogni edificio condominiale.

  • È POSSIBILE INSTALLARE LA VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE?

    Secondo quanto disposto dalla norma (art. 1122 c.c.) l’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni è possibile se l’Assemblea del Condominio la approva con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Una volta deliberata l’installazione, le modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno però rispettare, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza pubblicate dal Garante stesso nell’apposita guida “Il condominio e la privacy”. Quando è l’Assemblea Condominiale a decidere di installare le telecamere per il controllo delle aree comuni, gli obblighi da rispettare sono i seguenti: segnalazione della presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, di regola non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità di tempi ulteriori, previa richiesta al Garante); ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, ecc.), evitando, possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.); protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati).


MANUTENZIONI

  • QUALE TIPO DI LAVORI EDILI POSSO ESEGUIRE NELLA MIA PROPRIETÀ?

    Nella propria abitazione è possibile eseguire lavori edili sempre che non arrechino danno alle parti comuni o un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Gli interventi privati di manutenzione ordinaria e straordinaria sono comunque soggetti alla normativa urbanistica attualmente in vigore che stabilisce quali siano le comunicazioni o i titoli abilitativi necessari in funzione delle opere da realizzare. Oltre che a procedere rispettando tali prescrizioni è poi consigliabile avvisare l’Amministratore del Condominio ed i propri vicini riguardo all’inizio ed alla durata dell’esecuzione di tali opere in modo da prevenire le contestazioni sugli inevitabili disagi recati alla compagine ed anche riguardo al frequente improprio utilizzo degli spazi e dei beni comuni.

  • QUALI SONO GLI ELEMENTI DELLA MIA PROPRIETÀ DA CONSIDERARE COME CONDOMINIALI?

    Rimandando alla definizione dei Beni Comuni come quegli spazi o elementi o impianti necessari al godimento delle proprietà esclusive (unità immobiliari) possiamo facilmente indicare quali siano quelle ovvie: le strutture (pilastri, travi, muri maestri) e gli impianti fino al loro punto di diramazione nella proprietà esclusiva. Sono però da segnalare alcune distinzioni o eccezioni: ad esempio l’impianto di riscaldamento va considerato come un bene comune escluso solo il terminale ed i suoi accessori (termosifone, valvole etc.) mentre le finestre, le persiane, gli avvolgibili, i portoncini d’ingresso, le ringhiere dei balconi, le eventuali tende parasole o fioriere integrate, sono di proprietà privata ma concorrono al “decoro architettonico” che in quanto tale è un “valore comune”.

  • COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA?

    La differenza fra lavori ordinari e straordinari in Condominio spesso è fonte di confusione fra i condomini ed a volte pure fra gli amministratori stessi. Intanto va esercitata una prima puntualizzazione: non esiste correlazione diretta fra lavori ordinari e straordinari così come definiti nel settore edilizio. In ambito tecnico normativo infatti, le opere edili straordinarie sono quelle necessarie a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici mentre quelle ordinarie sono da intendersi come quelle riguardanti generalmente le finiture dell’edificio. Così mentre la sostituzione di una pavimentazione o la sostituzione di un portone d’ingresso sono dal punto di vista tecnico edile qualificati come lavori ordinari in ambito condominiale invece sono da ritenersi lavori straordinari. La distinzione in condominio va esercitata considerando ciò che è necessario alla piena funzionalità dei beni comuni (spazi ed impianti) dal punto di vista sia della sua prevedibilità sia dall’entità della spesa. Ciò che è imputabile alla normale manutenzione di un bene va considerato generalmente come una riparazione ordinaria mentre va considerata straordinaria quella riparazione od intervento che ha carattere di imprevedibilità ed urgenza o che pur potendo essere differibile nel tempo (programmabile) ma costituendo una spesa di notevole entità comporta la necessità di raccogliere un largo consenso in Assemblea.

  • QUALI SONO LE MANUTENZIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PER IL CONDOMINIO?

    Le manutenzioni ed i controlli periodici obbligatori in Condominio riguardano gli impianti ed i sistemi la cui efficienza garantisce la sicurezza di cose e persone. Premesso che tutti gli impianti presenti in Condominio devono essere sempre certificati e rispondenti alla normativa (dichiarazioni di conformità) è quindi prevista: la Verifica Periodica dell’Ascensore e dell’Impianto di Messa a Terra ogni due anni; la Verifica della Centrale Termica una volta all'anno; la Verifica dell’Impianto Antincendio (estintori etc.) ogni sei mesi.


GLI ANIMALI

  • POSSO DETENERE ANIMALI IN CASA SE IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE LO PROIBISCE?

    Il Regolamento Condominiale, in seguito alla Legge di Riforma del Condominio n° 220/2012, non può vietare di possedere o detenere animali domestici. (art. 1138 c.c.). Ciò non è ovviamente valido solo per i Regolamenti Condominiali stilati successivamente all’anno di entrata in vigore della legge ma anche per quelli precedenti e più datati.

  • POSSO CIRCOLARE CON IL MIO CANE PER GLI SPAZI COMUNI DEL CONDOMINIO?

    Una volta ammessa la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari, non si può di conseguenza procedere ad un’esclusione degli animali dall’uso delle parti comuni. Ma è importante che il proprietario dell’animale rispetti le norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare pregiudizio agli altri condomini, senza trascurare neppure quelle del buon senso e dell’educazione. La violazione di tali norme, in effetti, potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l’uso secondo diritto del bene comune, e giustificare il divieto di transito e permanenza nello stesso dell’animale. Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza, infatti, lasciare un cane libero di circolare in assenza del proprio padrone nel giardino condominiale può comportare un’indebita limitazione al diritto degli altri condomini di fruire liberamente del medesimo spazio nonché costituire fatto anche penalmente rilevante.

  • COSA POSSO FARE SE IL CANE DEL MIO VICINO ABBAIANDO MI RECA DISTURBO?

    Il possesso o la detenzione di animali domestici in condominio non vanno quindi esenti dal rispetto delle altre norme dell’ordinamento. Così rimane possibile far allontanare l’animale che arrechi disturbo agli altri condomini qualora la molestia superi la soglia della normale tollerabilità come appunto per le immissioni particolarmente rumorose come l’abbaiare o il latrare dei cani. Poiché non esiste un parametro universale per stabilire con certezza quando l’immissione superi il limite normalmente tollerabile, sarà necessario procedere ad un accertamento che prenda in considerazione tutte le circostanze fattuali. Nel caso delle immissioni rumorose, in particolare, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, da un lato, il diritto dei cani ad abbaiare, dall’altro l’obbligo dei proprietari di ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale stesso.

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